La Pa deve pagare le ferie residue alla cessazione, con limiti

Marek Sadowski
Marek Sadowski
Reports on procurement law, review decisions and how the rules change. Based in Warsaw.
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La riforma chiarisce quando le ferie non godute dei dipendenti pubblici possono essere trasformate in un’indennità e chi deve provarne i presupposti.

La monetizzazione arriva alla fine del rapporto

Il decreto Pa pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 ottobre ed entrato in vigore il giorno dopo supera il divieto generalizzato di pagare ferie, riposi e permessi non utilizzati nel pubblico impiego. La legge 5 ottobre 2026, n. 174 riconosce all’amministrazione il dovere di corrispondere le ferie residue quando il rapporto termina, sia per un cambio di datore sia per il pensionamento. Non nasce però un pagamento annuale per i giorni rimasti inutilizzati: l’indennità può essere riconosciuta soltanto alla cessazione. La disciplina riguarda tutto il personale della Pa, compresi enti locali, sanità, scuola e altri comparti, secondo le rispettive regole contrattuali.

Conta il motivo per cui le ferie non sono state utilizzate

La distinzione centrale è tra l’impossibilità concreta di assentarsi e la scelta consapevole di non farlo. Se un ufficio sotto organico ha respinto le richieste per garantire la continuità del servizio, o se la copertura dei turni e la carenza di personale hanno impedito l’assenza, le ferie residue possono essere indennizzate al termine del rapporto. Il risultato cambia quando il lavoratore ha ricevuto un invito formale a usare le ferie, è stato informato delle conseguenze e aveva una possibilità effettiva di assentarsi, decidendo comunque di non farlo. In questa situazione il pagamento è escluso.

L’amministrazione deve dimostrare la scelta volontaria

La riforma sposta sull’amministrazione l’onere di provare che il dipendente abbia scelto volontariamente di non utilizzare le ferie pur potendolo fare. L’ente deve invitare formalmente il personale a fruire delle ferie annuali e spiegare che, se non utilizzate entro il periodo previsto o entro un eventuale periodo di riporto autorizzato, le giornate possono andare perse. Una semplice comunicazione non basta: occorre dimostrare che il diritto sia stato esercitabile in concreto. Possono rilevare, al contrario, una richiesta respinta per esigenze di servizio, l’impossibilità di coprire i turni o documentate difficoltà organizzative.

Le ferie anteriori al 7 ottobre non entrano automaticamente nel nuovo regime

Le nuove disposizioni si applicano alle ferie maturate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, cioè dal 7 ottobre 2026. I giorni maturati prima di quella data non sono quindi inclusi automaticamente nel nuovo meccanismo. Questo non significa però che ogni saldo pregresso sia necessariamente perduto: i lavoratori che hanno già lasciato il servizio o stanno per andare in pensione possono ricostruire le ferie residue e le comunicazioni ricevute dall’amministrazione. In presenza di richieste respinte o di esigenze organizzative documentate, restano invocabili i principi affermati dalla giurisprudenza europea e italiana.

IN NUMBERS
6 ottobre 2026
Pubblicazione del decreto Pa in Gazzetta Ufficiale
7 ottobre 2026
Decorrenza delle nuove disposizioni sulle ferie maturate
5 ottobre 2026, n. 174
Legge di conversione che modifica la disciplina

La modifica recepisce un principio già sostenuto dalla giurisprudenza europea e italiana: il mancato indennizzo non può essere applicato automaticamente quando il lavoratore non ha potuto godere delle ferie per ragioni indipendenti dalla propria volontà.


Reported from repubblica.it, 2026-10-16. The Tender Wire is published by Otnox.

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